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Si può sopraelevare se il condominio non corre rischi



Se il proprietario del terrazzo in un condominio vuole costruirci sopra un nuovo appartamento, deve dimostrare che l’edificio non corre pericoli in caso di terremoto. È questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 23256/2016. I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 1127 del Codice Civile, il proprietario del lastrico solare può effettuare una sopraelevazione se le condizioni statiche dell’edificio la consentono. La sopraelevazione non è ammessa neanche se l’intervento pregiudica l’aspetto architettonico o se diminuisce l’aria e la luce dei piani sottostanti. Concentrandosi solo sull’aspetto statico, i giudici hanno interpretato la norma del Codice Civile come un divieto assoluto cui è possibile ovviare se c’è il consenso unanime degli altri condòmini e se il proprietario esegue a sue spese tutti i lavori di rafforzamento e consolidamento necessari a sopportare il peso della nuova costruzione. La sopraelevazione, hanno chiarito meglio i giudici, è vietata “se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso e se, una volta elevata la nuova fabbrica, non permettano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica”. Le norme antisismiche, ha aggiunto la Cassazione, vanno considerate come parte integrante dell’articolo 1127 del Codice Civile. Da Edilportale.

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