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DETRAZIONI IRPEF PER NUOVE COSTRUZIONI

Una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 56, della legge di Stabilità per il 2016. Da tale beneficio sono esclusi gli acquisti che siano compiuti da società di capitali ed enti non commerciali, si prevede invece un'ipotesi di detrazione per i soci della società di persone che si renda acquirente di un'abitazione. Quanto al soggetto cedente, deve trattarsi di una impresa costruttrice: per tale si intende l'impresa che (a prescindere dal suo oggetto sociale) ha realizzato l'immobile, sia direttamente che affidando i lavori in appalto. Lo studio del Notariato sostiene poi (in difformità da quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016) che la detrazione spetterebbe anche in caso di acquisto effettuato da un'impresa che abbia ristrutturato l'immobile. Quanto poi al presupposto oggettivo dell'agevolazione, lo studio del Notariato rileva che la formulazione normativa risulta essere assai ampia in quanto il beneficio non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili con classificazione catastale "di lusso" (vale a dire quelli classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; per questi immobili, anzi, il beneficio è ancora più rilevante in quanto l'aliquota Iva applicabile agli acquisti di queste case è pari al 22 per cento). È così possibile fruire della nuova detrazione anche per le "seconde case" a disposizione nello stesso Comune in cui dimora il proprietario, ovvero in località turistiche. È comunque irrilevante l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente. Pertanto è detraibile l'Iva anche degli immobili non utilizzati o utilizzati solo per una parte dell'anno in quanto a disposizione ovvero concessi in locazione a terzi. Agevolabile è anche l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione (cantine, solai, garages, eccetera), sia che si tratti di beni comprati unitamente alla casa che di beni comprati stand alone e vincolati a servizio di una abitazione già posseduta dal contribuente. Al riguardo, lo studio del Notariato osserva che, in relazione all'acquisto delle pertinenze, la normativa in questione non prevede limiti né quantitativi né qualitativi. Quanto al decreto sulla Scia, lo schema contiene «la disciplina generale applicabile a tutte le attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti relativi ai regimi amministrativi». Il decreto prevede che ciascun comune indichi sul propri sito lo «sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche nel caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne all'amministrazione ricevente». All'atto della ricezione «dell'istanza, segnalazione o comunicazione», al cittadino deve essere rilasciata una ricevuta (che però non è condizione di efficacia delle Scia). L'inadempienza degli enti locali relativa alla pubblicazione di documenti legati alle istanze o alle segnalazioni, oltre che dare luogo a illecito disciplinare, può fare scattare il potere sostitutivo della Regione nei confronti dell'Ente; e dello Stato nei confronti della Regione, in caso di inerzia anche di quest'ultima. «Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia all'amministrazione»; e l'amministrazione «la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'atti. fonte:il web
Una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 56, della legge di Stabilità per il 2016. Da tale beneficio sono esclusi gli acquisti che siano compiuti da società di capitali ed enti non commerciali, si prevede invece un'ipotesi di detrazione per i soci della società di persone che si renda acquirente di un'abitazione. Quanto al soggetto cedente, deve trattarsi di una impresa costruttrice: per tale si intende l'impresa che (a prescindere dal suo oggetto sociale) ha realizzato l'immobile, sia direttamente che affidando i lavori in appalto. Lo studio del Notariato sostiene poi (in difformità da quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016) che la detrazione spetterebbe anche in caso di acquisto effettuato da un'impresa che abbia ristrutturato l'immobile. Quanto poi al presupposto oggettivo dell'agevolazione, lo studio del Notariato rileva che la formulazione normativa risulta essere assai ampia in quanto il beneficio non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili con classificazione catastale "di lusso" (vale a dire quelli classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; per questi immobili, anzi, il beneficio è ancora più rilevante in quanto l'aliquota Iva applicabile agli acquisti di queste case è pari al 22 per cento). È così possibile fruire della nuova detrazione anche per le "seconde case" a disposizione nello stesso Comune in cui dimora il proprietario, ovvero in località turistiche. È comunque irrilevante l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dell'acquirente. Pertanto è detraibile l'Iva anche degli immobili non utilizzati o utilizzati solo per una parte dell'anno in quanto a disposizione ovvero concessi in locazione a terzi. Agevolabile è anche l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione (cantine, solai, garages, eccetera), sia che si tratti di beni comprati unitamente alla casa che di beni comprati stand alone e vincolati a servizio di una abitazione già posseduta dal contribuente. Al riguardo, lo studio del Notariato osserva che, in relazione all'acquisto delle pertinenze, la normativa in questione non prevede limiti né quantitativi né qualitativi. Quanto al decreto sulla Scia, lo schema contiene «la disciplina generale applicabile a tutte le attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti relativi ai regimi amministrativi». Il decreto prevede che ciascun comune indichi sul propri sito lo «sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche nel caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne all'amministrazione ricevente». All'atto della ricezione «dell'istanza, segnalazione o comunicazione», al cittadino deve essere rilasciata una ricevuta (che però non è condizione di efficacia delle Scia). L'inadempienza degli enti locali relativa alla pubblicazione di documenti legati alle istanze o alle segnalazioni, oltre che dare luogo a illecito disciplinare, può fare scattare il potere sostitutivo della Regione nei confronti dell'Ente; e dello Stato nei confronti della Regione, in caso di inerzia anche di quest'ultima. «Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia all'amministrazione»; e l'amministrazione «la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'atti.

fonte: il web



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