Una
detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto di unità
immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dal 1° gennaio al
31 dicembre 2016, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 56, della
legge di Stabilità per il 2016. Da tale beneficio sono esclusi gli
acquisti che siano compiuti da società di capitali ed enti non
commerciali, si prevede invece un'ipotesi di detrazione per i soci della
società di persone che si renda acquirente di un'abitazione. Quanto al
soggetto cedente, deve trattarsi di una impresa costruttrice: per tale
si intende l'impresa che (a prescindere dal suo oggetto sociale) ha
realizzato l'immobile, sia direttamente che affidando i lavori in
appalto. Lo studio del Notariato sostiene poi (in difformità da quanto
affermato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016) che la
detrazione spetterebbe anche in caso di acquisto effettuato da
un'impresa che abbia ristrutturato l'immobile. Quanto poi al presupposto
oggettivo dell'agevolazione, lo studio del Notariato rileva che la
formulazione normativa risulta essere assai ampia in quanto il beneficio
non è limitato all'acquisto dell'abitazione principale, né sono
previste esclusioni per gli immobili con classificazione catastale "di
lusso" (vale a dire quelli classificati in Catasto nelle categorie A/1,
A/8 e A/9; per questi immobili, anzi, il beneficio è ancora più
rilevante in quanto l'aliquota Iva applicabile agli acquisti di queste
case è pari al 22 per cento). È così possibile fruire della nuova
detrazione anche per le "seconde case" a disposizione nello stesso
Comune in cui dimora il proprietario, ovvero in località turistiche. È
comunque irrilevante l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte
dell'acquirente. Pertanto è detraibile l'Iva anche degli immobili non
utilizzati o utilizzati solo per una parte dell'anno in quanto a
disposizione ovvero concessi in locazione a terzi. Agevolabile è anche
l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione (cantine, solai, garages,
eccetera), sia che si tratti di beni comprati unitamente alla casa che
di beni comprati stand alone e vincolati a servizio di una abitazione
già posseduta dal contribuente. Al riguardo, lo studio del Notariato
osserva che, in relazione all'acquisto delle pertinenze, la normativa in
questione non prevede limiti né quantitativi né qualitativi. Quanto al
decreto sulla Scia, lo schema contiene «la disciplina generale
applicabile a tutte le attività private non soggette ad autorizzazione
espressa e delimita gli ambiti relativi ai regimi amministrativi». Il
decreto prevede che ciascun comune indichi sul propri sito lo «sportello
unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni,
anche nel caso di procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
all'amministrazione ricevente». All'atto della ricezione «dell'istanza,
segnalazione o comunicazione», al cittadino deve essere rilasciata una
ricevuta (che però non è condizione di efficacia delle Scia).
L'inadempienza degli enti locali relativa alla pubblicazione di
documenti legati alle istanze o alle segnalazioni, oltre che dare luogo a
illecito disciplinare, può fare scattare il potere sostitutivo della
Regione nei confronti dell'Ente; e dello Stato nei confronti della
Regione, in caso di inerzia anche di quest'ultima. «Qualora per lo
svolgimento di un'attività soggetta a Scia siano necessarie altre Scia,
comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica Scia all'amministrazione»; e l'amministrazione «la
trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire,
per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'atti. fonte:il web
Una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto
di unità immobiliari abitative di nuova costruzione, effettuati dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2016, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 56, della legge
di Stabilità per il 2016. Da tale beneficio sono esclusi gli acquisti che siano
compiuti da società di capitali ed enti non commerciali, si prevede invece
un'ipotesi di detrazione per i soci della società di persone che si renda
acquirente di un'abitazione. Quanto al soggetto cedente, deve trattarsi di una
impresa costruttrice: per tale si intende l'impresa che (a prescindere dal suo
oggetto sociale) ha realizzato l'immobile, sia direttamente che affidando i
lavori in appalto. Lo studio del Notariato sostiene poi (in difformità da
quanto affermato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016) che la
detrazione spetterebbe anche in caso di acquisto effettuato da un'impresa che
abbia ristrutturato l'immobile. Quanto poi al presupposto oggettivo
dell'agevolazione, lo studio del Notariato rileva che la formulazione normativa
risulta essere assai ampia in quanto il beneficio non è limitato all'acquisto
dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili con
classificazione catastale "di lusso" (vale a dire quelli classificati
in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; per questi immobili, anzi, il
beneficio è ancora più rilevante in quanto l'aliquota Iva applicabile agli
acquisti di queste case è pari al 22 per cento). È così possibile fruire della
nuova detrazione anche per le "seconde case" a disposizione nello
stesso Comune in cui dimora il proprietario, ovvero in località turistiche. È
comunque irrilevante l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte
dell'acquirente. Pertanto è detraibile l'Iva anche degli immobili non
utilizzati o utilizzati solo per una parte dell'anno in quanto a disposizione
ovvero concessi in locazione a terzi. Agevolabile è anche l'acquisto delle
pertinenze dell'abitazione (cantine, solai, garages, eccetera), sia che si
tratti di beni comprati unitamente alla casa che di beni comprati stand alone e
vincolati a servizio di una abitazione già posseduta dal contribuente. Al
riguardo, lo studio del Notariato osserva che, in relazione all'acquisto delle
pertinenze, la normativa in questione non prevede limiti né quantitativi né
qualitativi. Quanto al decreto sulla Scia, lo schema contiene «la disciplina
generale applicabile a tutte le attività private non soggette ad autorizzazione
espressa e delimita gli ambiti relativi ai regimi amministrativi». Il decreto
prevede che ciascun comune indichi sul propri sito lo «sportello unico al quale
presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche nel caso di
procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse
articolazioni interne all'amministrazione ricevente». All'atto della ricezione
«dell'istanza, segnalazione o comunicazione», al cittadino deve essere
rilasciata una ricevuta (che però non è condizione di efficacia delle Scia).
L'inadempienza degli enti locali relativa alla pubblicazione di documenti
legati alle istanze o alle segnalazioni, oltre che dare luogo a illecito
disciplinare, può fare scattare il potere sostitutivo della Regione nei
confronti dell'Ente; e dello Stato nei confronti della Regione, in caso di
inerzia anche di quest'ultima. «Qualora per lo svolgimento di un'attività
soggetta a Scia siano necessarie altre Scia, comunicazioni, attestazioni,
asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica Scia
all'amministrazione»; e l'amministrazione «la trasmette alle altre amministrazioni
interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo
sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'atti.
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